
La riforma introduce una Alta Corte disciplinare. Essa viene istituita per giudicare magistrati giudicanti e requirenti per gli illeciti disciplinari.
Fin qui tutto chiaro.
Il problema nasce quando si leggono insieme gli articoli della Costituzione modificati: infatti mentre alla nuova Alta Corte viene demandata la giurisdizione disciplinare, l’art. 107 della Costituzione continua ad attribuire ai Consigli Superiori della Magistratura le decisioni che riguardano l’inamovibilità dei magistrati: sospensione, trasferimento, rimozione.
In parole povere: ci sarà un nuovo organo per giudicare i magistrati ma le decisioni più incisive restano formalmente legate ai futuri due CSM.
Si evidenzia un problema di coordinamento costituzionale non di poco conto ma chi propone la riforma sostiene che il tutto verrà sistemato con i decreti attuativi.
La domanda nasce spontanea: chi ci assicura che i politici di oggi chiamati a scrivere quelle norme attuative, siano migliori dei nostri padri costituenti che hanno costruito con straordinario equilibrio e consapevolezza la nostra Costituzione?
Forse agli attuali politici va detto che le riforme costituzionali non si fanno con gli slogan e che una riforma costruita male rischia di diventare uno dei tanti strumenti propagandistici utile solo a spostare l’attenzione dai veri problemi della giustizia nel nostro Paese.
Chi ha una sensibilità politica sa che non è facile accettare il concetto che una riforma possa essere tecnicamente fragile prima ancora che discutibile politicamente ma va ricordato che il diritto costituzionale va letto con gli articoli davanti e forse, prima di cambiare la Costituzione occorrerebbe ricordare a chi propone riforme a iosa che la Costituzione è un programma che va seguito, un impegno che va eseguito e una promessa che va rispettata, non certo un campo di battaglia per gli interessi degli schieramenti politici del momento.
(Carmen Trovato)



