Dopo l’annullamento del sequestro arriva anche l’assoluzione. Si conclude con formula piena per una coppia di imprenditori la sentenza pronunciata dal tribunale di Barcellona che ha assolto Anna Siragusa e Domenico Cattafi, imprenditori nel settore della logistica e dei trasporti e titolari della Ags Logistic , con sede in Germania, lei e della Cattafi Transervice con sede a Milazzo, lui. Nel 2022 il Gip del tribunale di Barcellona aveva disposto un sequestro preventivo per equivalente per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Il sequestro era stato annullato dal Riesame che aveva accolto il ricorso dei legali difensori, gli avvocati Nicola Verderico e Roberto Picciolo. Il procedimento era andato avanti ed i due imprenditori rinviati a giudizio. All’imprenditrice, in quanto amministratore unico di una società di diritto tedesco ritenuta dagli inquirenti fiscalmente “esteroinvestita” e quindi soggetta agli obblighi fiscali in Italia, è stata contestata l’omessa dichiarazione per non aver presentato la dichiarazione Iva dal 2016 al 2020 con un’evasione complessiva di oltre 1,4 milioni di euro. Secondo l’accusa la società, con sede legale in Germania, costituiva in realtà una stabile organizzazione occulta in Italia e avrebbe quindi dovuto adempiere agli obblighi dichiarativi del territorio nazionale. Al coniuge , invece che prestava servizi di trasporto anche alla società della moglie è stato contestato il reato di dichiarazione infedele in quanto aveva fatturato alla Acs Logistic applicando il regime del reverse charge, ritenendo la società un cliente comunitario. L’amministrazione finanziaria, qualificandola come soggetto italiano, ha ritenuto errato tale regime, contestando un’evasione dell’Iva superiore a 1,5 milioni di euro.
Il pm aveva chiesto la condanna a 2 anni per entrambi. La giudice Noemi Genovese, li ha invece assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Gli avvocati Picciolo e Verderico nel corso del processo hanno dimostrato che la società Acs Logistic aveva un effettivo radicamento e un’operatività reale fuori dall’Italia, escludendo qualsiasi ipotesi di esterovestizione. Inoltre, è stata ritenuta corretta l’applicazione del reverse charge da parte del marito, con conseguente insussistenza del reato di dichiarazione infedele



