“Mancato adempimento dell’onere di pubblicità” il principio che farà giurisprudenza.
Per realizzare un’antenna telefonica di notevoli dimensioni nel territorio comunale e soprattutto a ridosso di civili abitazioni occorre procedere pubblicizzando l’istanza di autorizzazione ed il relativo avvio del procedimento attraverso canali effettivamente consultabili dai cittadini della zona interessata: è quanto di fatto affermato e contenuto nella sentenza del TAR di Catania, che dice no ad una società per la realizzazione di un’antenna telefonica nel territorio di Terme Vigliatore, in località S.Biagio, respingendo il ricorso contro il no da parte del Comune.

Con provvedimento del 10 febbraio 2025 (Sentenza n. 526/2025), la prima sezione del tribunale amministrativo di Catania (presidente Pancrazio Savasta, estensore Gabriella Caudullo), ha rigettato il ricorso presentato dalla società INWIT, collegata al gestore Vodafone, contro l’atto del 05 luglio 2024 con il quale era stato dispostol’annullamento in autotutela del provvedimento di assenso ed il conseguente divieto di prosecuzione dei lavori da parte dell’ente comunale difeso dall’avvocato Francesco Puliafito.
Nello specifico, il Tar Catania, aderendo alle tesi del Comune, che nel frattempo aveva anche approvato un apposito Regolamento Comunale per la corretta installazione delle infrastrutture di telefonia, ha affermato che in caso di realizzazione di tralicci e di antenne di notevoli dimensioni è necessario “pubblicizzare l’istanza di autorizzazione, ed il relativo avvio del procedimento, attraverso canali che effettivamente avrebbero potuto essere consultati, senza particolari difficoltà, come la pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’Amministrazione liberamente consultabili ed evidenziati, dai cittadini della zona, dello stesso Comune o di Comuni limitrofi”.
Conseguentemente corretto è stato l’intervento in autotutela del Comune di TermeVigliatore, posto in essere entro il termine previsto dalla normativa e motivato tra le altre cose proprio dal “mancato adempimento dell’onere di pubblicità, espressamente previsto dalla legge con carattere di essenzialità … a salvaguardia dei principi di democraticità e dell’interesse pubblico consistente nella concreta ed effettiva partecipazione, nel relativo procedimento decisionale”.
La pronuncia riveste particolare interesse non solo perché impedisce la realizzazione di un’antenna d’evidente impatto ma soprattutto perché il Tar Catania ha fissato e ribadito un principio altamente significativo nel panorama della giurisprudenza nazionale affermando come non sia sufficiente la mera presentazione di una Scia per la realizzazione di antenne rilevanti e di grande impatto per dimensioni ed altezza.
