29 C
Milazzo

Un solo uomo al comando: Il Sindaco! Rapporti tra Sindaco e Consiglio Comunale

Pubblicato il :

Il Sindaco e i Consiglieri Comunali, verso il potere incontrastato dei Sindaci?

La legge elettorale per i Comuni siciliani rappresenta un unicum in Italia, in quanto in Sicilia la normativa di riferimento è diversa dal resto delle Regioni italiane.

- Advertisement -

La Regione Siciliana è stata la prima ad introdurre l’elezione diretta del Sindaco nel 1992, anticipando di qualche mese la normativa nazionale (1993).

In questo nostro viaggio, analizzeremo alcune questioni per evidenziare le criticità poste dalla normativa nei rapporti tra i vari organi comunali.

Nel 2016 con la legge regionale n. 17, modificata successivamente, sono state introdotte alcune norme per regolare il funzionamento e i rapporti tra i Sindaci e rispettivi Consigli Comunali. Per ragioni di sintesi, ci soffermeremo sulla normativa vigente (2016) che è stata introdotta al fine di eliminare alcune storture provocate dalla normativa precedente (2011), che aveva abolito il sistema del trascinamento tra lista e Sindaco, provocando diverse criticità fino a falsare qualche risultato elettorale.

Su tali questioni, sono diverse le domande che ci poniamo, alle quali cercheremo di dare delle risposte.

La normativa attuale è funzionale a mantenere l’equilibrio di potere tra i vari organi di un Comune?

Viene garantito il bilanciamento dei poteri e il confronto politico tra Sindaco e Consiglio Comunale?

La norma del 2016 parte dalla riduzione delle fasce di popolazione, dividendole tra Comuni inferiori a 15 mila abitanti, in cui è prevista una legge elettorale maggioritaria e i Comuni superiori a 15 mila abitanti per la quale è prevista una legge proporzionale. Fondamentalmente questo aspetto non incide sulle questioni che stiamo andando ad analizzare perché cambia il sistema di assegnazione dei seggi e non sui rapporti tra gli organi dei Comuni. Allo stesso tempo viene reintrodotto uno dei punti principali che ci interessa analizzare, ovvero il sistema del trascinamento tra liste e candidati a Sindaco. Il voto dato ad una lista viene automaticamente assegnato anche al Sindaco ad essa collegato, tranne che non si voti chiaramente un altro Sindaco (voto disgiunto). Questi tecnicismi servono, in teoria, a garantire la stabilità delle amministrazioni.

Successivamente (2017) si introduce una modifica che, a parer nostro, evidenzia criticità, ovvero: in caso di decadenza del Sindaco, per qualsiasi motivo, il Consiglio Comunale resta in carica fino alla prima tornata elettorale utile, al contrario in caso di scioglimento del Consiglio (per esempio la mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo o le dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica), viene nominato un commissario straordinario in sostituzione di tale organo in questo caso, il Sindaco e la Giunta restano in carica e si vota a scadenza naturale del mandato.

È normale che i due organi siano scollegati tra loro, nella prosecuzione del mandato elettorale, visto che il Sindaco viene eletto con la formula del trascinamento dei voti di lista?

In questo modo, si alleggerisce il peso e i poteri del Consiglio Comunale a favore dei Sindaci, che possono approfittare di tale condizione, esautorando di fatto i Consigli Comunali poiché salta il sistema di bilanciamento tra i due organi.

Questi ragionamenti prendono corpo in una situazione in cui si alterano i rapporti politici tra Sindaco e Consiglio Comunale, cosa poco rara, soprattutto nei piccoli Comuni.

Gli effetti che si avranno, anche se il legislatore cercava di aumentare la stabilità dell’organo esecutivo, è che di fatto si annullano alcuni contrappesi che bilanciavano i rapporti tra i due organi.

Come mai il sistema del trascinamento non garantisce entrambi gli organi?

I Consigli Comunali sono stati ridotti alla sola “ratifica” delle scelte del Sindaco?

Sappiamo bene che il Consiglio può utilizzare l’arma della mozione di sfiducia, ma votare una sfiducia è sempre un’azione ardua e difficile, anche perché deve essere votata dal 70% dei Consiglieri in carica e soprattutto non può essere utilizzata nei primi 180 giorni della consiliatura.

Un altro aspetto importante sul quale faremo delle considerazioni, anche se dobbiamo tornare a qualche anno indietro e precisamente nel 2015, è la norma che regola la nomina degli assessori, cioè solo il 50% dei componenti della giunta possono essere nominati tra i Consiglieri Comunali, che di fatto mantengono le due cariche.

Qual è il motivo per cui solo il 50% degli assessori può ricoprire il doppio ruolo?

Non sarebbe più utile che tutti gli assessori possano ricoprire tale ruolo o che sia istituito un consigliere supplente che subentrerà all’assessore nominato  fin quando quest’ultimo ricoprirà tale ruolo?

Parlare di incompatibilità dei doppi ruoli è pretestuoso, o lo sono tutti o nessuno.

Nei Comuni siciliani, soprattutto nei più piccoli, questa normativa “costringe” l’assessore nominato a rinunciare all’incarico di Consigliere, per il quale era stato eletto, come conseguenza, ogni assessore, che per impedimento o revoca da parte del Sindaco, non potrà più ricoprire tale carica e non potrà più rientrare in Consiglio, non potendo svolgere quel ruolo politico per cui era stato eletto.

I Sindaci hanno quindi una grossa influenza sugli assessori che non possono ricoprire il doppio ruolo, proprio perché non hanno uno scudo, un salvagente.

L’Assemblea Regionale Siciliana negli ultimi anni ha cercato di mettere una toppa a questo vuoto normativo, con l’introduzione del “Consigliere Supplente”, un istituto che prevede la nomina a consigliere (appunto supplente) del primo dei non eletti, in sostituzione del consigliere eletto che è stato nominato assessore. Il Consigliere Supplente sarebbe rimasto in Consiglio fin quando il titolare avrebbe mantenuto la carica di assessore, che in caso di dimissione o revoca, sarebbe rientrato in Consiglio. La modifica era stata prevista nell’ultimo disegno di legge in materia di Enti Locali. Una norma di buon senso e democrazia che bilanciava i poteri del Sindaco sugli assessori. Questa norma però non ha avuto vita, l’ARS, nella seduta del 16 ottobre 2024, l’ha rinviata in commissione affari istituzionali per ulteriori modifiche ed approfondimenti, ma si sa, quando una norma, viene rinviata in commissione per l’ennesima volta, con molta probabilità sarà una norma che non vedrà mai luce.

In Conclusione, le norme elettorali adottate negli ultimi decenni hanno aumentato i poteri dei Sindaci in barba ai Consigli Comunali, esautorandone di fatto il ruolo e i poteri, diminuendo pesi e  contrappesi utili ad un bilanciamento dei rapporti tra i due organi. In poche parole, parafrasando una citazione sportiva, si è creato sotto le bandiere della stabilità amministrativa:

“Un uomo solo al comando!”

- Advertisement -

Articoli Correlati

- Advertisement -spot_img
- Advertisement 4 -spot_img