Mai avrei pensato, io che ho fatto la tesi di laurea sulla materia “Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica”, che, a distanza di anni, mi potessi trovare a scrivere di un “conflitto” fra Santi, e che Santi… nientepopòdimeno che i Patroni d’Italia, una disputa causata dalla “politica”.

Parliamo di Santa Caterina da Siena e di San Francesco d’Assisi e del giorno in cui entrambi vengono festeggiati, ovvero il 4 ottobre. Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica in persona, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la Festa Nazionale di San Francesco a partire dal prossimo anno 2026. La notizia la potete leggere nell’articolo della nostra Giovanna Riccardo al link https://siciliatabloid.it/san-francesco-dassisi-patrono-ditalia-dal-prossimo-anno-il-4-ottobre-sara-festa-nazionale/?fbclid=IwdGRzaANV8UJjbGNrA1XxO2V4dG4DYWVtAjExAAEetkRwrlOioqtWrl-pd59gYocGgqAbQvAmDfPnk9ajy2g3543QDBzK2cZr5_w_aem_Do34LMdvqDFP0eQmaN4W8g
Qui vogliamo evidenziare come la “brillante” iniziativa nata con parto naturale (mica un cesareo) dal Parlamento, Montecitorio Papà, Palazzo Madama Mammà, ha creato sconcerto nel “Padrino” che avrebbe dovuto procedere al “battesimo”, ovvero il Capo dello Stato, che, dopo una attenta analisi, è giunto alla conclusione che “è tutto un gran casino…”
“Rilievo tecnico”, “considerazioni giuridiche” ma comunque due testi (che potete leggere integralmente in calce a questo articolo!) in conflitto fra loro, nel promulgare comunque la legge, infatti, Mattarella ha voluto chiedere alle Camere, con una nota piuttosto puntuta (“Non posso non sottolineare – ha scritto ai due presidenti – l’esigenza che i testi legislativi presentino contenuti chiari e inequivoci”) di provvedere alle necessarie correzioni al testo.
Nel ripristinare la Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi si producono nuovi effetti giuridici e organizzativi: le scuole e gli uffici chiusi e l’orario festivo nei luoghi di lavoro. Ma la Solennità civile riservata a Santa Caterina da Siena prevede, ad esempio, iniziative educative e istituzionali con scuole e amministrazioni coinvolte nella promozione di attività sui valori espressi dalla Santa.
Come conciliare le due cose? Come tornare a “riconciliare” due Grandi Santi? Suvvia… la Politica fa questo ed altro… fidatevi. AMEN!
I DUE TESTI OGGETTO DEL PRESENTE ARTICOLO, IN FORMA INTEGRALE.
LEGGE 4 marzo 1958 , n. 132
Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena.
Vigente al: 9-10-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il 4 ottobre è considerato solennità civile ((e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse,)) in onore dei Santi Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena, ai sensi dell’art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
((In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d’Italia sono espressione)).
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 1958
GRONCHI ZOLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Legislatura 19ª – Disegno di legge n. 1653
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi
(Testo definitivamente approvato dal Senato il 1 ottobre 2025)
Art. 1
(Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi)
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2. All’articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: « il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria; » è inserito il seguente capoverso:
« il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia; ».
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, al primo comma, le parole: « dei Santi Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d’Italia » e, al secondo comma, le parole: « i Santi Patroni speciali d’Italia sono » sono sostituite dalle seguenti: « la Santa Patrona d’Italia è »;
b) nel titolo, le parole: « dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e » sono sostituite dalle seguenti: « della Santa Patrona d’Italia ».
Art. 2.
(Celebrazioni istituzionali)
1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l’organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i princìpi e gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi.
2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell’inclusione sociale e della tutela dell’ambiente.
3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d’Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie e finali)
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall’anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall’anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
