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Oltre il 40+40: quando la FORMAZiONE dei DOCENTI diventa un obbligo (ma il CONTRATTO VA RISPETTATO)

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​La formazione è un diritto fondamentale e un dovere professionale, ma non può trasformarsi in un grimaldello per imporre ore di lavoro extra non retribuite. Facciamo chiarezza tra obblighi di legge, tutele del CCNL e compensi dovuti.
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Tra i corridoi di ogni istituto scolastico, la domanda si ripete circolarmente: quante ore di aggiornamento siamo tenuti a fare? Un dubbio legittimo che si scontra spesso con la complessità delle norme, generando confusione e il rischio di fraintendimenti tra obblighi di servizio e diritti contrattuali.
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La risposta, in realtà, è scritta nero su bianco nelle regole che governano la scuola, a partire dall’art. 44 del CCNL, che traccia il perimetro delle attività funzionali all’insegnamento: 40 ore annue ​ sono dedicate ai consigli di classe, interclasse e intersezione. Più 40 ore annue sono destinate ai collegi dei docenti e alle altre attività collegiali programmate.

​La Legge 107/2015 ha introdotto il principio secondo cui la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Tuttavia, questo principio non vive in un vuoto normativo: deve essere necessariamente coordinato con le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che regolano l’orario di servizio.

​Il comma 4 dell’art. 44 prevede la possibilità di destinare alla formazione le ore eventualmente non utilizzate per le attività collegiali, nel rispetto della programmazione annuale. Questo significa che non esiste un obbligo automatico e indiscriminato di svolgere ulteriori 20 o 30 ore di formazione gratuitamente, in aggiunta al pacchetto standard delle 40+40 ore.

​Prendiamo un caso pratico: se un docente ha già esaurito gran parte del proprio monte ore (ad esempio, avendo svolto 30 ore per il primo contingente e 32 per il secondo), le ore residue vanno gestite con attenzione e programmate nel rispetto delle regole.
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Ma cosa accade se le attività formative eccedono la capienza delle ore disponibili?
Qui interviene in modo inequivocabile l’art. 36, ccomma 7, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021: le ore di formazione svolte al di fuori di quelle destinate alle attività funzionali all’insegnamento devono essere riconosciute economicamente. Il compenso può essere definito anche in misura forfettaria dalla contrattazione integrativa, attingendo dalle risorse previste. Ma esaurite le ore non significa esonero. Significa, molto più semplicemente, che l’amministrazione e le scuole devono applicare correttamente le disposizioni contrattuali per qualsiasi attività

La formazione resta un dovere deontologico e professionale irrinunciabile per chiunque viva la scuola con passione, ma il rispetto del contratto è un diritto altrettanto fondamentale. Non è tollerabile che l’obbligatorietà dell’aggiornamento venga brandita per giustificare prestazioni lavorative aggiuntive prive delle tutele e dei compensi stabiliti dal CCNL.

L’invito rivolto a tutto il personale scolastico è di verificare con attenzione il Piano annuale delle attività, le delibere degli organi collegiali, il piano di formazione d’istituto e le modalità di riconoscimento delle ore richieste. Conoscere le regole è il primo passo per difendere la propria professionalità.

(Loredana Aimi)

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